1. Pre-registrazione
La prima fase del processo REACH consiste nella pre-registrazione, che può
essere effettuata nell’arco di 6 mesi, dal 1º giugno 2008 al 1º dicembre 2008.
2. Forum per lo scambio delle informazioni sulle sostanze (SIEF, Substance
Information Exchange Forums)
Tutti i fabbricanti e gli importatori che effettuano la pre-registrazione
della stessa sostanza parteciperanno automaticamente al SIEF per la sostanza
in questione. Una sostanza, un SIEF. Ciascun forum facilita lo scambio di
informazioni e agevola il pervenire ad accordi sulla classificazione e
sull’etichettatura delle sostanze chimiche. Ciascun partecipante contribuisce
al SIEF con studi pre-esistenti, rispondendo alle richieste altrui,
individuando eventuali bisogni per studi futuri e impegnandosi per la loro
realizzazione.
Nel caso in cui i partecipanti abbiano a disposizione gli studi, dovranno
giungere a un accordo in merito alla suddivisione dei costi. In caso
contrario, i partecipanti dovranno raggiungere un accordo in merito a chi
dovrà eseguire lo studio richiesto e alle modalità di suddivisione dei costi.
3. Registrazione
Per registrare una sostanza è richiesto necessario presentare un insieme di
dati che dipende dal volume. Per le sostanze in quantità elevate o
potenzialmente pericolose occorrerà fornire maggiori informazioni per
attenersi ai requisiti previsti. I fabbricanti di sostanze uguali potranno
costituire formalmente un consorzio per collaborare alla creazione e alla
presentazione di un unico fascicolo per la sostanza in questione.
Per le sostanze oltre le 10 tonnellate all’anno, occorrerà compilare un
rapporto sulla sicurezza chimica (CSR) comprendente una valutazione di base
dei rischi, con la descrizione delle modalità di manipolazione di ciascuna
sostanza in funzione dell’utilizzo previsto. Tali informazioni verranno
inoltrate a valle mediante la versione estesa della scheda informativa in
materia di sicurezza.
Il formato informatico per la registrazione dei suddertti fascicoli è
IUCLID5, uno standard di notifica internazionale per le informazioni
relative alle sostanze (pericolose).
4. Autorizzazione
Nel corso della procedura di registrazione, i fascicoli relativi alle sostanze
verranno valutati ai fini della loro completezza e ad alcuni di essi verrà
dedicata maggiore attenzione riguardo alle informazioni fornite circa pericoli
e rischi. L’ECHA fornirà un elenco di possibili sostanze che, in base al
potenziale di pericolo, necessitano di ulteriore autorizzazione.
Potrebbero essere necessari ulteriori controlli o valutazioni dei rischi per
rassicurare l’ECHA e gli Stati Membri dell’innocuità di queste sostanze dal
punto di vista della salute pubblica e ambientale. In alcuni casi potranno
verificarsi la messa al bando dal mercato, per esempio nei casi in cui il
pericolo sia considerato elevato e laddove non si trovi un sostituto adeguato
dal punto di vista tecnico.
L’autorizzazione prevede l’inoltro di un’indagine socio-economica circa gli
usi della sostanza, una panoramica sulle alternative a ciascun uso e una
spiegazione relativa ai motivi per cui una determinata sostanza è idonea al
mercato e come tale dovrebbe rimanere per gli usi previsti. L’elenco delle
eventuali sostanze soggette ad autorizzazione verrà compilato nel 2009.