La normativa REACH prevede l’obbligo di registrazione di tutte le sostanze
chimiche importate, fabbricate o utilizzate nell’UE, salvo ove siano soggette
a esenzione. Si calcola che, all'interno dell'UE, sussisterà l’obbligo di
registrazione di oltre 30.000 sostanze alla luce
di REACH. Per far fronte a una tale quantità di registrazioni, è previsto un
approccio graduale. La priorità nelle registrazioni verrà data alle sostanze
sulla base delle quantità commercializzate e alle sostanze che destano
preoccupazione, per esempio le sostanze cancerogene.
Nel grafico sottostante viene raffigurata la tempistica relativa alle diverse
fasi.
Esenzioni
Per le sostanze esenti non sussiste l'obbligo di registrazione ai sensi della
normativa REACH. Tali sostanze comprendono rifiuti, sostanze per
l'alimentazione umana e animale, ingredienti attivi nelle applicazioni
farmaceutiche e i polimeri. Tuttavia, per i
monomeri presenti nel polimero è necessaria la registrazione.
I prodotti forniti a scopo di ricerca o di ricerca volta alla produzione
saranno soggetti a un sistema meno restrittivo, per consentire periodi di
ricerca di 5 anni in cui far uso di quantitativi massimi di 1 tonnellata
all’anno.
Per gli importatori e i produttori nell’UE
Le aziende che importano o fabbricano sostanze chimiche all’interno dell’UE
hanno l’obbligo di registrazione di dette sostanze in base al prospetto
precedente.
Un sottoinsieme comprendente le sostanze maggiormente
pericolose richiederà un’ulteriore procedura di autorizzazione, nel corso
della quale verrà presentata un’analisi dell’Impatto socio-economico e la
documentazione indicante le eventuali sostanze alternative considerate.
L’utilizzo delle sostanze può essere limitato a usi specifici.
Per gli utilizzatori a valle nell’UE
Per chiunque rientri nella categoria di utilizzatore a valle di sostanze
chimiche nell’UE, sarà necessario verificare che l’uso in questione sia
conforme con quello previsto nella versione estesa della scheda informativa in
materia di sicurezza relativa alla sostanza specifica. In tal caso, occorrerà
applicare le Misure di gestione del rischio (RMM) opportune per garantirne la
sicurezza di utilizzo. Ove l’uso previsto non rientri nell’elenco, sarà
necessario informare il fornitore, provvedendo a fornire le informazioni
necessarie ai fini della valutazione del rischio per un uso sicuro. In
alternativa, si può provvedere personalmente alla registrazione dell’uso
specifico previsto per la sostanza.