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Sostanze

La normativa REACH prevede l’obbligo di registrazione di tutte le sostanze chimiche importate, fabbricate o utilizzate nell’UE, salvo ove siano soggette a esenzione. Si calcola che, all'interno dell'UE, sussisterà l’obbligo di registrazione di oltre 30.000 sostanze alla luce di REACH. Per far fronte a una tale quantità di registrazioni, è previsto un approccio graduale. La priorità nelle registrazioni verrà data alle sostanze sulla base delle quantità commercializzate e alle sostanze che destano preoccupazione, per esempio le sostanze cancerogene.

Nel grafico sottostante viene raffigurata la tempistica relativa alle diverse fasi.

Esenzioni

Per le sostanze esenti non sussiste l'obbligo di registrazione ai sensi della normativa REACH. Tali sostanze comprendono rifiuti, sostanze per l'alimentazione umana e animale, ingredienti attivi nelle applicazioni farmaceutiche e i polimeri. Tuttavia, per i monomeri presenti nel polimero è necessaria la registrazione.

I prodotti forniti a scopo di ricerca o di ricerca volta alla produzione saranno soggetti a un sistema meno restrittivo, per consentire periodi di ricerca di 5 anni in cui far uso di quantitativi massimi di 1 tonnellata all’anno.

Per gli importatori e i produttori nell’UE

Le aziende che importano o fabbricano sostanze chimiche all’interno dell’UE hanno l’obbligo di registrazione di dette sostanze in base al prospetto precedente.
Un sottoinsieme comprendente le sostanze maggiormente pericolose richiederà un’ulteriore procedura di autorizzazione, nel corso della quale verrà presentata un’analisi dell’Impatto socio-economico e la documentazione indicante le eventuali sostanze alternative considerate. L’utilizzo delle sostanze può essere limitato a usi specifici.

Per gli utilizzatori a valle nell’UE

Per chiunque rientri nella categoria di utilizzatore a valle di sostanze chimiche nell’UE, sarà necessario verificare che l’uso in questione sia conforme con quello previsto nella versione estesa della scheda informativa in materia di sicurezza relativa alla sostanza specifica. In tal caso, occorrerà applicare le Misure di gestione del rischio (RMM) opportune per garantirne la sicurezza di utilizzo. Ove l’uso previsto non rientri nell’elenco, sarà necessario informare il fornitore, provvedendo a fornire le informazioni necessarie ai fini della valutazione del rischio per un uso sicuro. In alternativa, si può provvedere personalmente alla registrazione dell’uso specifico previsto per la sostanza.

REACH

Informazioni relative a REACH
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